Onorevoli Colleghi! - L'articolo 18 della Costituzione garantisce la libertà di associazione quale fondamento di una piena e completa partecipazione democratica e per la libera esplicazione, da parte di gruppi portatori di particolari interessi, di attività a rilevanza sociale.
      Negli ultimi anni si sono progressivamente accresciuti gli esempi di creazione di organismi di tipo associativo, tra i quali si sono distinte in particolare le organizzazioni operanti nel campo della solidarietà, della promozione e integrazione sociale dei portatori di handicap, del volontariato.
      Questo fiorire di iniziative ha, tuttavia, generato un fenomeno di superfetazione di associazioni di varia natura, di scarsa o nessuna esponenzialità, che, anziché portare giovamento alla causa delle categorie di riferimento, generano confusione nella rappresentazione delle istanze. Tale fenomeno arriva in molti casi a impedire od ostacolare seriamente la corretta individuazione da parte delle istituzioni degli interlocutori con i quali confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale. E questo è tanto più grave nel settore dell'handicap, nel quale le rappresentanze associative sono chiamate, da normative nazionali ed europee, ad esercitare un ruolo particolarmente significativo.
      Per venire incontro a quest'ordine di problematiche, già da tempo si stanno adoperando quelle associazioni nazionali che storicamente operano a favore dei soggetti portatori di handicap, vale a dire l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro, l'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, l'Unione italiana ciechi e l'Unione nazionale mutilati per servizio. Tali associazioni sono enti morali aventi personalità giuridica

 

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di diritto privato ai quali è stata espressamente riconosciuta la tutela e la rappresentanza delle rispettive categorie di disabili. Inoltre, il numero dei loro iscritti ammonta complessivamente a circa cinque milioni ed esse collaborano quotidianamente con gli organi della pubblica amministrazione, partecipando attivamente alle loro funzioni, visto che sono inserite con propri rappresentanti nelle commissioni mediche costituite presso le aziende sanitarie locali, nelle commissioni mediche periferiche dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nella commissione medica superiore costituita presso il medesimo Ministero e nella commissione tripartita di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
      La pluriennale esperienza di queste organizzazioni, che rappresentano circa il 95 per cento dei disabili italiani e che vantano un inestimabile patrimonio di conoscenza ed esperienza, induce a riconoscere loro un peculiare ruolo di rappresentanza delle istanze di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, attribuendo loro il ruolo di associazioni di interesse pubblico nazionale e, di conseguenza, prevedendo in loro favore la possibilità di destinare una parte della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui già beneficiano lo Stato, la Chiesa cattolica ed altri soggetti operanti nel campo socio-assistenziale, che vada a prendere il posto delle numerose leggi succedutesi nel corso del tempo che hanno dovuto, di volta in volta, essere riproposte ed approvate.
      Da qui anche il riconoscimento alle associazioni di cui alla presente proposta di legge del medesimo ruolo di informazione, assistenza e tutela dei soggetti da esse rappresentati, con le medesime attribuzioni e modalità garantite a favore degli istituti di patronato e assistenza sociale dei quali condividono la natura di pubblica utilità delle funzioni svolte e degli interessi tutelati.
 

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